Dopo una lunga concertazione, il governo finalmente fa chiarezza nella fastidiosa lacuna normativa che classificava i gas moderatamente infiammabili (detti A2L) al pari del metano o del GPL.
Tutti gas refrigeranti A2L (come il R32) sono equiparati ai gas A1 (tipo R-410a) e possono essere utilizzati in tutte le attività in cui prima erano vietati.
PUNTI CARDINE DEL DM 10.03.2020
Art. 1. Campo di applicazione
- Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati in premessa.
Art. 2. Disposizioni tecniche
- Ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’art. 1, laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 « Refrigerants – designations and safety classification » o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte.
- Gli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’art. 1 sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi. La documentazione prevista al punto 3.2 dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione di conformità viene prodotta comprensiva del manuale di uso e manutenzione.
- Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua italiana, a cura dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.
Art. 3. Disposizioni finali
- Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
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https://www.fi.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/Registri_Albi_Certificazioni/Ambiente/Convegni_e_Seminari/BancaDati%20FGAS.pdf